Art. 1.1 Costituzione: Ai sensi dell’art. 36 ss del C.C. viene costituita una associazione sportiva dilettantistica denominata LUCANI FREE RUNNERS, associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro di seguito chiamata Associazione .
Art. 1.2 Sede: L’associazione ha sede in Policoro, in via Monte Bianco 14,secondo la delibera dell’atto costitutivo, ma potrà variare con delibere successive.
Art. 1.3 Scopi e finalità
1.3.1 L’Associazione é apolitica e non ha scopo di lucro. pertanto non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi gestione nonché fondi riserve o capitale. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità, senza discriminazioni di carattere politico, di religione, di razza, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del podismo e dell’atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea al raggiungimento degli scopi sociali.
1.3.2 L’associazione è altresì tenuta allo svolgimento di attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina del podismo e delle attività correlate. In particolare le attività di promozione, gestione, organizzazione e la direzione di gare ed incontri dilettantistici di corse, sia in palestre che all’aperto, avranno il fine della divulgazione delle pratiche sportive in genere e della corsa in particolare e potranno essere supportate dalla presenza di allenatori qualificati ed accompagnatori esperti ed eventualmente attraverso la pubblicazione di articoli, saggi, riviste, opuscoli o l’edizione di video amatoriali.
1.3.3 L’associazione potrà servirsi della collaborazione, supporto e dialogo con tutti i circoli, enti, associazioni di natura analoga per lo scambio di materiali, esperienze, l’assistenza tecnica ed organizzativa, la riunione di forze per l’acquisto di materiali comuni quali: attrezzature per manifestazioni sportive, vestiario, tute, magliette, gadgets per premiazioni e quanto altro utile al raggiungimento dello scopo sociale.
1.3.4 L’Associazione potrà eventualmente svolgere anche attività commerciali nei confronti dei soci purché connesse a quelle istituzionali.
1.3.5 L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative. Essa si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite da parte dei propri aderenti e non può assumere dipendenti, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo (allenatori, arbitri ecc.) solo per assicurare il regolare funzionamento delle proprie attività.
1.3.6 L’associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee federali.
Art. 1.4 Durata: La durata è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera assembleare straordinaria degli associati.
Art. 1.5 Affiliazione ad una Federazione o ad un ente di promozione sportiva.
1.5.1 L’associazione potrà, con delibera assembleare, essere affiliata a Federazioni Nazionali CONI, FIDAL o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto, delle quali si impegna esplicitamente, per i suoi soci e atleti aggregati, di accettare incondizionatamente e di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e di ogni altra federazione o ente di promozione cui intenderà affiliarsi; Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell’ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.
1.5.2 L’associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione o ente di promozione cui intenderà affiliarsi, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinari attinenti all’attività sportiva.
1.5.3 La società si impegna inoltre ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti dell’ente di promozione sportiva e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto dovuto all’ente stesso.
Art 1.6 Riconoscimento di società sportiva.
1.6.1 La società potrà essere riconosciuta come Associazione sportiva da una Federazione CONI o Ente di Promozione sportiva oltre che dalla Legge 662/96 all’Art. 3 comma 190. Essa si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e di apportare le modifiche al presente statuto che venissero imposte dalla legge o richieste dalla Federazione o Ente di promozione sportiva.
Art. 2.1 Costituzione organi sociali
2.1.1 Sono costituiti da: l’Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori, il Segretario.
2.1.2 Tutte le cariche sociali sono conferite e accettate a titolo gratuito e attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese sostenute. E’ fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche in altre Associazioni nell’ambito della stessa disciplina.
Art. 2.2 Assemblea generale
2.2.2 L’assemblea generale dei soci e convocata in seduta ordinaria o straordinaria dal C.D. con avviso scritto affisso in bacheca esposta presso la sede sociale ovvero presso le palestre ove esercita l’attività ovvero inviato per lettera, a mezzo facsimile o e-mail ai
Soci aventi diritto, almeno 7 giorni prima, per lettera o esposizione in bacheca o 5 giorni prima per fax o e-mail, della data dell’adunanza.
2.2.3 L’avviso deve contenere: sede, data ed ora e l’elenco delle materie da trattare.
2.2.4 L’assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il 30 marzo di ogni anno ed eventualmente non oltre il 30 giugno.
2.2.5 La convocazione dell’assemblea può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del C.D. o su richiesta motivata di almeno la metà dei soci aventi diritto.
Art. 2.3 Partecipazione all’assemblea
2.3.1 Hanno diritto di partecipare all’assemblea, con diritto di voto ai sensi dell’art. 2532 II^ C.C., i soci in possesso dei seguenti requisiti: a) siano maggiori di età ed iscritti come associati a libro soci. b) siano in regola con il pagamento delle quote sociali. La partecipazione del socio nell’assemblea è personale e non può essere delegata per più di tre voti ad un altro socio.
Art. 2.4 Costituzione dell’assemblea
2.4.1 L’assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, oltre ad eventuali deleghe e voto favorevole della maggioranza dei presenti, deleghe incluse.
2.4.2 Sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria, validamente costituite come indicato in precedenza, saranno atte a deliberare, ove sia trascorsa ½ ora dall’orario della seconda convocazione.
Art. 2.5 Attribuzioni dell’assemblea
2.5.1 Sono compiti dell’assemblea in seduta ordinaria: a) Analizzare il rendiconto economico e finanziario e la relazione sulla gestione, qualora predisposta. b) eleggere con votazioni i componenti del C.D. e quelli del Collegio dei Revisori. c) approvare i programmi dell’attività da svolgere. d) Decidere su tutte le questioni che il C.D. ritiene sottoporre e su quelle proposte dai soci.
2.5.2 Sono compiti dell’assemblea in seduta straordinaria: a) deliberare le modifiche statutarie. b) Deliberare sullo scioglimento della associazione. Le proposte dei soci devono essere comunicate al C.D. almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea per poter essere inserite nell’ordine del giorno dell’avviso di convocazione dell’assemblea.
Art. 2.6 Approvazione delle delibere assembleari.
2.6.1 Le delibere dell’assemblea in seduta ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi dai presenti, esclusi gli astenuti.
2.6.2 Le delibere dell’assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci aventi diritto al voto. Trascorsa 1/2 ora dalla seconda convocazione, sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria potranno validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti previsti nell’art. 2.4.1. qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 2.7 Eleggibilità, Incompatibilità, Divieti
2.7.1 Alle cariche sociali possono essere eletti soci o non soci che abbiano competenza in materia di associazionismo ma non altre cariche in Associazioni aventi analoghe aree di intervento.
2.7.2 Salvo quanto stabilito in sede di costituzione le cariche sociali hanno durata di due anni e sono riconfermabili.
Art. 2.8 Consiglio Direttivo
2.8.1 Il C.D. è composto da un numero di consiglieri compreso fra 3 e 9.
2.8.2 alla scadenza del C.D., l’assemblea, fatta esclusione per la nomina effettuata in sede di atto costitutivo, elegge tra i suoi membri o tra quelli che si propongono, il Presidente, uno o due vice Presidenti, un Segretario, 2 revisori dei conti. Alcuni membri del C.D. possono poi essere delegati dal presidente a ricoprire cariche temporanee quali addetti alla pubblicità a relazioni sociali con soggetti terzi pubblici o privati, a stampa o altro.
2.8.3 Il C.D. si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente; esso può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o ne fa richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.
2.8.4 Il C.D. delibera a maggioranza dei presenti o presenti per delega.
Art. 2.9 Attribuzioni del Consiglio Direttivo (d’ora in poi C.D.)
2.9.1 Al C.D. sono dovute tutte le attribuzioni relative all’organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica.
2.9.2 Tra l’altro il C.D., in gratuità delle cariche ricoperte dai suoi membri, potrà: -Predisporre il rendiconto / bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea degli associati, la relazione sulla gestione dell’attività sociale. -Determinare l’ammontare dei contributi da versare da parte dei soci. -Stabilire la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea. -Eseguire le delibere dell’Assemblea. -Emanare i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l’organizzazione della attività sociale. -Approvare i programmi tecnici ed organizzativi della associazione. -Amministrare il patrimonio sociale.
Gestire l’Associazione. – Decidere sulle questioni sociali che non siano di competenza dell’assemblea. -Deliberare in merito a provvedimenti di ammissione, a espulsioni e a sanzioni da comminare ai soci. -Vigilare sull’utilizzo del nome e del marchio da parte degli associati e dei terzi prevenendone frodi ed abusi
Art. 2.10 Presidente e Vice Presidente
2.10.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale della società, presiede l’Assemblea, ha la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina l’attività per il regolare funzionamento della società, adotta provvedimenti a carattere di urgenza. Esso può tra l’altro aprire, movimentare e chiudere i conti correnti bancari, ottenere ed utilizzare affidamenti, fideiussioni o garanzie presso gli istituti di credito, trarre o girare assegni, emettere o incassare cambiali, RIBA, RID, disporre o ricevere bonifici etc.
2.10.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente per delega o in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
Art. 2.11 Il Segretario può essere nominato dal C.D. e da esecuzione alle deliberazioni del C.D., redige il verbale delle riunioni del C.D., si incarica della esazione delle entrate, della tenuta e dell’aggiornamento del libro soci, adempie a tutte le mansioni di segreteria.
Art. 2.12 Il Collegio dei Revisori, quando nominato, è composto da uno a tre membri eletti dalla assemblea con i seguenti compiti: ha il controllo della gestione contabile della Società e, se richiesto, presenta una relazione all’Assemblea sul rendiconto annuo e sui controlli effettuati; deve comunicare al C.D., per iscritto, le irregolarità rilevate per i necessari provvedimenti.
Art. 3.1 categorie di soci
3.1.1 La Società è composta da soci che hanno i diritti ed i doveri previsti dal presente Statuto e dal Regolamento e norme vigenti. 3.1.2 I soci si dividono nelle seguenti categorie: a) Fondatori, sono coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo. b) Benemeriti, sono coloro che ottengono tale riconoscimento dal C.D. per particolari benemerenze. c) Sostenitori, sono coloro che versano quote particolari per i fini della società. d) Ordinari, sono coloro che aderiscono alla Associazione dopo la sottoscrizione dell’atto costitutivo e vengono ammessi dal C.D. secondo le procedure espressamente previste dal presente Statuto. e) Aggregati, sono coloro i quali, essendo minori di sedici anni svolgono attività agonistica a favore della società.
Art. 3.2 Ammissione alla società.
3.2.1 L’ammissione alla Società viene concessa previo. -Compilazione della domanda, su apposito modulo sottoscritto, dopo aver preso visione dello statuto e del regolamento. -Pagamento delle quote sociali nella misura del 100% se l’iscrizione avviene dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno solare e del 50% se avviene dal 1° luglio in poi di ogni anno solare. -Accettazione della domanda a giudizio favorevole del C.D. e contro la cui decisione si può ricorrere in assemblea. -L’età minima necessaria per l’ammissione è di anni 16 (sedici), salvo la categoria dei soci aggregati.
3.2.3 Gli esercenti la patria potestà rappresenteranno i minori e controfirmando i moduli di adesione rispondono per delle obbligazioni assunte dal minore.
3.2.4 Il C.D. può emanare norme particolari per l’ammissione degli atleti aggregati.
Art. 3.3 Trasferibilità quote e cessazione di appartenenza alla associazione
3.3.1 Le quote e i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasferibili ed in caso di dimissioni del titolare non sono rimborsabili.
3.3.2 La qualifica di socio si perde: a) Per dimissioni presentate per iscritto. b) Per morosità, secondo i termini fissati dal Comitato Direttivo per i versamenti delle quote. c) Per radiazione pronunciata dal C.D. per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o al Regolamento, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli e valutazione delle eventuali controdeduzioni.
Art. 4.1 Fondo Comune Entrate
4.1.1 Il fondo comune è costituito. -Dai contributi dei soci. -Da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla società. -Dalle donazioni di terzi, versate a qualsiasi titolo. -Dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
4.1.2 Le entrate della Società sono costituite: -Dai contributi dei soci e dalle elargizioni di enti pubblici o privati, società o associazioni. -Da iscrizioni di atleti per partecipazione a gare organizzate dalla associazione. -Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
Art. 4.2 Contributi dei Soci
4.2.1 Ogni Socio deve versare i contributi stabiliti dal C.D. alle scadenze fissate e con le modalità dallo stesso indicati.
4.2.2 I Soci che non provvedano nei venti giorni successivi alla naturale scadenza al pagamento delle quote associative stabilite dal CD sono decaduti da ogni diritto sociale.
Art. 4.3 Esercizio finanziario Approvazione del rendiconto
4.3.1 L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal gennaio sino al dicembre di ogni anno.
4.3.2 Entro sei mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario o il C.D. convoca l’assemblea dei Soci per la analisi del rendiconto e della eventuale relazione sulla gestione. Il rendiconto rimane esposto nella bacheca per un mese dalla sua approvazione ed è dato in copia a tutti gli associati che ne facciano richiesta.
Art. 4.4 Reinvestimento degli avanzi di gestione
4.4.1 Gli eventuali utili ed avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reimpiegati negli scopi istituzionali nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 1.3 non si possono distribuire, anche in modo indiretto, utili, capitale o riserve durante la vita dell’associazione.
Art. 5.1 Provvedimenti Disciplinari. Sia l’ente di promozione sportiva che la associazione possono adottare provvedimenti disciplinari indipendentemente l’uno dall’altra.
5.1.1 I provvedimenti disciplinari che il C.D. della società, a maggioranza, può adottare nei confronti dei soci e degli aggregati sono: -Ammonizione. -Sospensione a termine, fino ad un massimo di 1 anno. -Radiazione. Il procedimento disciplinare ha inizio con la con la constatazione dell’addebito e deve garantire il diritto alla difesa.
5.1.2 I Soci contro le decisioni del C.D. possono fare ricorso al Giurì D’onore.
5.1.3 Gli organi di giustizia dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione verrà affiliata, possono adottare provvedimenti disciplinari a carico di: -Associazione. -Consiglieri, amministratori e dirigenti della società. -Tesserati dell’ente.
5.1.4 La associazione è tenuta a far rispettare al propri soci e atleti aggregati i provvedimenti disciplinari di cui agli art.li 5.1.1 e 5.1.2.
Art. 5.2 Giurì D’onore
5.2.1 I Soci e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che insorgano con la società e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.
5.2.2 Tutte le controversie sono sottoposte al giudizio di un Giuri D’onore costituito da tre componenti di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che ne assume la presidenza, indicato dai primi due; in mancanza di intesa sul nominativo del presidente, questo viene designato dal Presidente del Comitato Regionale dell’ente di promozione sportiva di appartenenza.
5.2.3 Al Giuri D’onore, che svolge funzioni di Collegio Arbitrale Irrituale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; la mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione dalla società.
Art. 5.3 Vincolo di Giustizia Clausola Compromissoria.
5.3.1 La società, ed i soci e gli atleti aggregati, dal momento dell’affiliazione alla società stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti dallo Statuto e nei Regolamenti dell’ente di promozione sportiva nonché le norme stabilite nel Regolamento.
Art. 6.1 Delibera di scioglimento. L’Assemblea in seduta straordinaria, può deliberare lo scioglimento della Società, assumendo l’impegno di nominare i Liquidatori, determinandone i poteri.
Art. 6.2 Residui Attivi. Gli eventuali beni e le somme attive che residuano in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’associazione sono devoluti ai fini sportivi ad altre Associazioni aventi scopo e finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 comma 190 Legge 23/12/1996 n. 662.
Art. 7.1 Richiamo normativo Il presente Statuto dovrà essere adeguato secondo quanto disposto da norme della Federazione CONI o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta in materia ovvero del Codice Civile e le leggi speciali in materia di Associazioni Sportive senza fini di lucro. Tutte le norme di legge e delle direttive CONI anche se non richiamate, si intendono ricomprese nel presente statuto e prevalenti se in contrasto con le clausole statutarie.